Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a 5.164.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della protezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.